Impianti Elettrici

Attivitá


DPR 462/01: Verifiche obbligatorie per gli impianti di messa a terra

Da gennaio 2002 è in vigore il DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Il decreto si riferisce agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questi i luoghi in cui si in presenza di un lavoratore subordinato dove (art. 3 del DPR 547/55) per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Fra le attività comprese dal decreto entrano anche quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti pubblici, quindi impianti sportivi, illuminazione pubblica, etc.
Sempre l'art. 3 del DPR 547/55 precisa che sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

Novità
Prima del 23 gennaio 2002:

La messa in esercizio degli impianti era effettuata tramite una verifica iniziale a carico del datore di lavoro.
Successivamente, il datore di lavoro doveva inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la domanda di omologazione degli impianti con il modello A all'ISPESL per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il modello B all'ISPESL per gli impianti di messa a terra e il modello C all'ASL/ARPA per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Una volta espletata la formalità dell'invio dei modelli, il datore di lavoro poteva mettere in servizio gli impianti, senza attendere l'omologazione da parte dell'ISPESL (terra e scariche atmosferiche) o dell'ASL/ARPA (esplosione). Il datore di lavoro non aveva alcuna responsabilità se l'omologazione avveniva a distanza di molti anni o non avveniva affatto a causa di carenza di personale da parte degli enti preposti ai controlli.
Una volta effettuata l'omologazione, erano previste verifiche periodiche biennali, che venivano effettuate dall'ASL/ARPA per tutti e tre i tipi di impianto.

Dopo il 23 gennaio 2002:

Sono abrogati i modelli A, B e C, sono modificate le modalità di denuncia, di omologazione e di verifica degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
In sintesi le maggiori novità introdotte dal decreto sono:

  • Maggiori responsabilità per l'installatore
  • Maggiori obblighi da parte del datore di lavoro
  • Maggiori garanzie del rispetto delle verifiche
  • Introduzione di Organismi abilitati all'effettuazione delle verifiche

DPR 462: iter per installazione e verifica:
Procedure per gli impianti elettrici nei luoghi ordinari

  1. L'Installatore realizza l'impianto e esegue le verifiche previste dalle norme e dalle leggi.
  2. L'Installatore rilascia al datore di lavoro, la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08 e la relativa documentazione tecnica  richiesta(come da guida CEI 0-2).
  3. la dichiarazione di conformità ha valore di omologazione degli impianti, e il datore di lavoro può iniziare l'attività lavorativa.
  4. Entro trenta giorni il datore di lavoro invia una copia della dichiarazione di conformità (senza allegati) all'ISPESL e una copia all'ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei comuni in cui sia stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, le due copie vanno inviate ad esso. Gli allegati, conservati presso il luogo dell'impianto, devono essere resi disponibili in occasione delle visite periodiche del verificatore. Il datore di lavoro, pertanto, invia insieme alla dichiarazione (senza allegati, come detto) un modulo di trasmissione della dichiarazione in cui si descrive localizzazione, tipologia e dimensioni dell'impianto.
  5. L'ISPESL e l'ASL/ARPA o lo sportello unico rilasciano un attestato di avvenuta ricezione della dichiarazione di conformità, trasmessa dal datore di lavoro, al fine di documentare l'adempimento dell'obbligo.
  6. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolare manutenzione degli impianti.
  7. Il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifica periodica. La richiesta di verifica, può essere fatta agli Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive. La richiesta di verifica deve essere:
    - biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio.
    - quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
  8. Una volta eseguita la verifica, chi l'ha eseguita rilascia un verbale al datore di lavoro, il quale lo deve conservare in caso di controllo degli organi di vigilanza e per le successive verifiche.
  9. Il verificatore, per poter effettuare la verifica, ha bisogno di tutta la documentazione riguardante l'impianto elettrico e cioè:
    - Dichiarazione di conformità ai sensi della 46/90 per le parti d'impianto ristrutturate/realizzate dopo il 1990 e fino al 27/03/2008.
    - Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 per le parti d'impianto ristrutturate/realizzate dopo il 27/03/2008.
    - Quando previsto, progetto dell'impianto con tutti gli allegati necessari secondo 46/90 o DM 37/08.
    - Per gli impianti o parti di impianti realizzati prima del 1990 il datore di lavoro deve avere o deve procurarsi una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatte da professionista abilitato in conformità all'art. 6 del DPR 392/94relativa relazione di conformità ai requisiti minimi di sicurezza richiesti.
    - Per gli impianti o parti di impianti realizzati prima del 27/03/2008 il datore di lavoro, qualora non sia in possesso della dichiarazione di conformità deve procurarsi una dichiarazione di rispondenza redatta da professionista abilitato in conformità l'art. 7 comma 6 del DM 37/08.
  10. Durante la verifica periodica è preferibile la presenza di un incaricato per la manutenzione dell'impianto (di solito l'elettricista), per assistere l'ispettore e poter accedere a tutti i locali dove è ubicato l'impianto ed i quadri elettrici.
  11. L'esito della verifica periodica sarà negativo in caso di mancanze riferite agli articoli di legge; in questo caso il verificatore segnalerà nel verbale di verifica le motivazioni dell'esito negativo con riferimento agli specifici articoli di legge applicabili.
  12. L' organismo abilitato effettua una verifica straordinaria dell'impianto in caso di esito negativo della verifica periodica e/o in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
  13. Il datore di lavoro, in caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento/spostamento degli impianti, comunica immediatamente la modifica all'ISPESL e all'ASL/ARPA o allo sportello unico. 
    La modifica sostanziale oltre la quale occorre effettuare la comunicazione si può ritenere essere quella che comporta l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 delle legge 46/90 o di cui all'art. 7 del DM 37/08.
  14. L'effettuazione delle verifiche straordinarie non modifica la data di scadenza delle verifiche periodiche, che rimangono riferite alla data della prima dichiarazione di conformità dell'impianto.

Adempimenti per il DPR 462, cosa fare:

a) Impianti già denunciati prima del 23/01/2002 e sottoposti in passato, ad omologazione o verifica.

Il datore di lavoro sulla base della data dell'ultima verifica richiede la nuova verifica all'Organismo Abilitato.

b) Impianti già denunciati, ma non ancora sottoposti a verifica e quindi in attesa di prima verifica.

Il datore di lavoro deve presentare subito richiesta di verifica all'Organismo Abilitato.

c) Impianti mai denunciati e realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990).

Se il datore di lavoro ha la dichiarazione di conformità, la invia all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL/ARPA od allo Sportello unico, per la denuncia dell'impianto, seguendo quindi una procedura simile a quella prevista per i nuovi impianti. (probabile sanzione pecuniaria per omessa denuncia).
Se il datore di lavoro non ha la dichiarazione di conformità e questa è irrecuperabile occorre richiedere ad un professionista il rilascio della dichiarazione di rispondenza secondo l'art 7 comma 6 del DM 37/08, e inviare la stessa all'ISPESL e/o all'ASL/ARPA, per la denuncia dell'impianto. Qualora l'impianto non risultasse conforme occorre prima far eseguire i lavori di adeguamento.

d) Impianti mai denunciati e realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990).

Il datore di lavoro fa accertare da un professionista abilitato iscritto all'Albo, la rispondenza dell'impianto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti e si fa rilasciare da questo la dichiarazione di rispondenza.
Se l'impianto è conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro invia, al posto della dichiarazione di conformità, la dichiarazione di rispondenza . Inoltre è necessario predisporre la documentazione aggiornata dell'impianto, che risulta indispensabile per l'esecuzione delle verifiche periodiche e per l'esercizio dell'impianto;
Se l'impianto non risulta conforme alla regola d'arte, il datore di lavoro deve richiedere ad un professionista di eseguire un progetto e deve incaricare un'impresa installatrice di eseguire lavori di adeguamento. Dopo di che invia la dichiarazione di conformità secondo DM 37/08 dell'intero impianto (non soltanto dei lavori di ristrutturazione) all'INAIL (ex ISPESL) e/o all'ASL/ARPA

e) Impianti già denunciati e privi della dichiarazione di conformità, perché realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990)

Farsi rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza e far sottoporre regolarmente l'impianto alle verifiche periodiche.

g) Impianti che passano, attraverso un'operazione di subentro, da un datore di lavoro ad un altro

Se il nuovo datore di lavoro non ha introdotto modifiche sostanziali all'impianto, non cambia sostanzialmente nulla. L'unico obbligo del nuovo datore di lavoro è quello di comunicare all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.
Se il nuovo datore di lavoro introduce modifiche sostanziali all'impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d'uso di un locale, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL/ARPA la modifica effettuata. In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.
Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l'impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto
Se il vecchio datore di lavoro non aveva denunciato gli impianti, si ricade in uno dei casi esaminati precedentemente, con la differenza che ora il reato di omessa denuncia non può (o non dovrebbe) essere contestato al nuovo datore di lavoro.

La verifica periodica degli impianti soggetti al DPR 462/01:

La verifica consiste essenzialmente nei seguenti compiti:

  • Analisi della documentazione presente al fine di constatare la consistenza dell'impianto e la corrispondenza ai requisiti minimi di sicurezza.
  • Analisi visiva dell'impianto di messa a terra mediante la ricerca e ispezione dei picchetti e l'analisi dello stato di equipotenzialità  degli impianti.
  • Misura del valore della resistenza di terra.
  • Prova dei sistemi di sicurezza a massima corrente e a tempo, prova che consiste nel provare mediante apposito strumento i dispositivi di protezione (differenziali e magnetotermici) presenti nei vari quadri elettrici, partendo dall'avanquadro fino al quadro più remoto. Questa è la prova più scomoda per il cliente poiché durante l'esecuzione dei test la tensione su parte o tutti i circuiti può andare ripetutamente via per pochi istanti e ciò rende necessario lo spegnimento preventivo di tutti i computer e/o apparecchiature sensibili ai cali di tensione.
  • Prova a campione della continuità dell'impianto di terra che consiste nel verificare che nelle prese provate sia presente e collegato adeguatamente l'alveolo centrale di terra.
  • Prova a campione della continuità sugli impianti utilizzatori non in doppio isolamento quali distributori automatici, frigoriferi, lavatrici, forni, aspiratori ecc.
  • A seguito della verifica sarà cura dell'organismo spedire via posta al cliente il verbale.

 

La verifica dell'impianto elettrico nei condomini

L’impianto elettrico del condominio rientra nei beni in custodia, e va mantenuto in sicurezza.
A prescindere quindi dalla presenza o meno di dipendenti, è sicuramente buona regola che l’amministratore faccia manutenere l’impianto, e in particolare le parti relative alla sicurezza (interruttori differenziali, protezioni, conduttori di protezione, parafulmini ecc).
Ciò premesso, in caso di presenza di dipendenti si applica di certo il DPR 462/01 e l’amministratore DEVE affidare l’incarico di verifica periodica ad un Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico e conservare il relativo verbale.
In assenza di dipendenti, c’è da rilevare che dal dibattito innescatosi successivamente all’emanazione del DPR 462/01 tra gli attori del settore ed esponenti del Ministero, è maturata la convinzione, espressa per mezzo di un parere Ministeriale che “esigenze di tutela dell’incolumità delle persone e dei beni non possono che anche giovarsi delle possibilità offerte dal suddetto D.P.R. in tema di verifiche”.
In particolare il Ministero afferma che “…. la ratio legis della richiamata normazione deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulti situato un impianto elettrico."
E’ comunque assodato che l’amministratore di condominio risponde per un eventuale infortunio provocato dall’impianto elettrico condominiale pericoloso.

La verifica sull'impianto di protezione contro i fulmini LPS (Lightning Protection System)

La verifica effettuata ai sensi del DPR n. 462/01 (ogni due anni nei cantieri, luoghi MaRCI, e nei luoghi adibiti ad uso medico; ogni cinque anni negli altri luoghi ), al fine di assicurare che i requisiti di sicurezza degli impianti siano rispettati e mantenuti nel loro esercizio, si basa sulle Norme di riferimento CEI EN 62305 ( CEI 81-10 ).
Si ricorda che le misure di protezione previste secondo le precedenti Norme CEI 81-1 e 81-4 e la Guida CEI 81-8 sono in genere ritenute ugualmente idonee agli effetti della sicurezza, per cui gli impianti realizzati prima del 01/06/2006 o in corso di realizzazione fino al 01/02/2007 vanno verificati in base alla precedente norma CEI 81-1.
Si precisa , altresì , che per:
· le strutture con rischio di esplosione
· gli ospedali
· le altre strutture in cui guasti di impianti interni possono provocare immediato pericolo per la vita umana, in cui non sia già stato installato un impianto di protezione contro i fulmini ( LPS ) realizzato in conformità alle precedenti Norme CEI 81-1, l’idoneità delle misure di protezione deve essere verificata in conformità alla Norma CEI EN 62305-2

Esecuzione della verifica

Prioritariamente il verificatore dovrà prendere in considerazione la valutazione del rischio effettuata secondo la norma CEI EN 62305 – 2 che è lo strumento che il datore di Lavoro ha a disposizione per verificare l’auto protezione di una struttura, nei confronti delle scariche atmosferiche.
Per i nuovi edifici il Datore di Lavoro deve aver utilizzato tale norma per effettuare la valutazione del rischio di fulminazione.
Per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore ( Norme CEI 81-1 e CEI 81-4 ) , il verificatore dovrà accertare che il Datore di Lavoro abbia effettuato nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e che se necessario abbia individuato e realizzato le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305 – 2 stessa.
Se il rischio dovuto al fulmine è risultato inaccettabile , secondo le norme tecniche (CEI 81-10/2 - EN 62305 – 2), il verificatore si deve accertare che il Datore di Lavoro abbia provveduto ai sensi dell’art. 84 del D.L.gs. 81/08 , come modificato dal D.Lgs. 106/09 , "affinchè gli edifici , gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini , secondo le norme tecniche".
Nel caso in cui la rivalutazione del rischio in conformità alla norma CEI EN 62305-2 abbia stabilito che non sono necessarie nuove misure di protezione, la verifica va effettuata secondo le vecchie norme CEI 81-1.
La verifica viene effettuata in due fasi:
· esame documentazione
· esame dell’impianto

Verifica della documentazione

Deve essere messo a disposizione dell'ispettore:

  • la valutazione del rischio dovuto al fulmine
  • il progetto esecutivo dell’LPS esterno e interno

Il progetto esecutivo consiste in una relazione tecnica ed in elaborati grafici.
La relazione tecnica contiene informazioni intese ad individuare l’LPS, le sue caratteristiche e le sue prestazioni.
Il progetto definitivo deve contenere almeno:

  • informazioni sui sistemi adottati per il posizionamento dei captatori applicando i metodi dell’angolo di protezione, della sfera rotolante o della maglia
  • calcolo della ripartizione della corrente di fulmine sulle calate e della relativa distanza di sicurezza;
  • ripartizione della corrente di fulmine sui corpi metallici e sugli impianti esterni;
  • vincoli da rispettare per la connessione del dispersore dell’LPS a quello di altri impianti ed eventuali provvedimenti contro la corrosione;
  • disegni esecutivi dell’LPS comprendenti, tra l’altro, indicazioni su:

materiali e dimensioni dei componenti normali, natura, materiali e dimensioni dei componenti naturali
dispositivi di sostegno e di ancoraggio tipi di connessioni, ubicazione dei punti di misura, caratteristiche delle eventuali misure di protezione addizionali caratteristiche, numero ed ubicazione dei collettori equipotenziali,
caratteristiche ed ubicazione dei collegamenti equipotenziali, caratteristiche ed ubicazione dei limitatori di sovratensione.
Se non è necessario realizzare un LPS esterno, il progetto definitivo deve contenere almeno i disegni esecutivi dell’LPS interno, comprendenti, tra l’altro, indicazioni su:

  • caratteristiche, numero e ubicazione dei collettori equipotenziali;
  • caratteristiche, numero e ubicazione dei collegamenti equipotenziali sui corpi metallici esterni;
  • caratteristiche, numero e ubicazione dei limitatori di sovratensione sulle linee elettriche entranti nella struttura;
  • dimensionamento del dispersore per la protezione contro le sovratensioni.

Esame dell'impianto

Durante l’esame dell'impianto il verificatore si accerta che l’impianto di protezione contro i fulmini LPS rispetti il progetto e sia in buone condizioni strutturali e di funzionamento, pertanto verifica che:

  • non vi siano connessioni allentate o rotture accidentali nei conduttori e nelle giunzioni;
  • nessun elemento sia deteriorato o indebolito dalla corrosione;
  • le connessioni visibili siano intatte e funzionalmente operanti;
  • i componenti visibili siano ancorati alla superficie di fissaggio
  • non siano state fatte aggiunte o modifiche alla struttura protetta tali da richiedere una protezione addizionale;
  • non vi siano segni di danno all’LPS , agli SPD ;
  • i conduttori equipotenziali all’interno della struttura siano presenti ed intatti;
  • siano rispettate le distanze di sicurezza e cioè le distanze oltre le quali non si possono verificare scariche pericolose tra calate ( o captatori ) e corpi metallici, o circuiti elettrici , interni alla struttura.
  • la rispondenza delle dimensioni minime per i conduttori di captatori e calate e per i dispersori alle norme.

Linea guida sull'applicazione del DPR 462

Introduzione

Il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (di seguito indicato come DPR 462/01) disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
Il successivo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito indicato come D.Lgs. 81/2008) che ha abrogato, tra gli altri, il DPR 547/55, ha lasciato ferme le disposizioni del DPR 462/01 in materia di “verifiche periodiche”. Lo stesso D.Lgs. 81/2008 ha introdotto un ulteriore regime di “controllo” degli impianti elettrici e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a carico del datore di lavoro rinviando ad un successivo decreto le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle “verifiche” e dei “controlli” sopra richiamati.
Da ultimo si fa presente che la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL di tutte le funzioni già svolte dall'ISPESL tra le quali anche quelle relative alle attività di verifica degli impianti di cui al DPR 462/01.

Ambito di applicazione

Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali sopra citati, l’ambito legislativo di riferimento, relativamente all’identificazione del luoghi di lavoro, non può che individuarsi nel complesso delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, con riferimento alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi disposizione del lavoratore.
In particolare, per luoghi di lavoro si intendono i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati:

  • all’interno dell’azienda (intesa come il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato) o dell’unità produttiva (intesa come lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
  • Negli ambienti in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato nell’allegato X del medesimo decreto ovvero: I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro nonché gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
  • Negli ambienti particolari e nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (es. campi, boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale ecc.).

Affinché il DPR 462/01 sia applicabile negli ambiti sopra specificati, è necessario che, all’interno di questi, sia individuabile la figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:

  • il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
  • l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;
  • il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
  • l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
  • i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
  • il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; 

Si ritiene utile ricordare che si configura come impresa familiare l’attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). All’impresa familiare così definita si applica quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2008.
Gli adempimenti previsti dal DPR 462/01 risultano attribuiti in capo al datore di lavoro ovvero, fermo restando quanto stabilito dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per le pubbliche amministrazioni, il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Campo di applicazione

Impianti di messa a terra

Nell’ambito di applicazione sopra evidenziato, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione.
Non rientrano in tale obbligo gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, ed i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
Per impianto di terra si deve intendere l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.

Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche

Nell’ambito di applicazione sopra evidenziato, tenuto conto dell’art. 80 lettera e) e dell’ art. 84 del D.Lgs. 81/2008, sono soggetti all’obbligo di denuncia di cui all’art.2 del DPR 462/01 le installazioni e i dispositivi di protezione relativi a strutture che secondo le pertinenti norme tecniche non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio R1 : perdita di vite umane).

Esclusioni

Fermo restando la messa a disposizione e l’utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs. 81/2008 nonché il rispetto di quanto previsto dal DM 37/2008 in materia di sicurezza degli impianti, si ritengono esclusi dagli obblighi di denuncia gli impianti istallati negli ambienti in cui si applicano le fattispecie di cui agli artt. 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008.
Sono altresì esclusi i seguenti impianti:

Industrie estrattive a cielo aperto o in sotterraneo

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, le attività sottoposte a vigilanza da parte dei distretti minerari non rientrano nel campo di applicazione del DPR 462/01 pertanto i datori di lavoro nell’ambito delle industrie estrattive non devono inviare all’INAIL le dichiarazioni di conformità.

Imprese concessionarie di impianti telefonici

le verifiche degli impianti di terra degli esercizi telefonici di cui al DPR 323/56 sono di competenza del datore di lavoro. Per esercizio telefonico si deve intendere l’insieme delle apparecchiature e dei dispositivi destinati alla trasmissione di informazioni, segnali e dati a partire dal punto di consegna dell’energia elettrica da parte dell’ente distributore. La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e commerciale delle imprese concessionarie e quella degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche rientrano invece negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01.

Ambito degli impianti del trasporto aereo, navale e ferroviario

Si ritengono escluse le strutture che sono direttamente connesse al controllo e all’attuazione dei trasporti aerei navali e terrestri. Nota: Secondo il parere 229/76 Sez. II del Consiglio di Stato è definito esercizio alla navigazione marittima l’insieme delle attività che attuano la navigazione per mare e non tutte le altre che sono ad esse preordinate, in modo più o meno diretto, e che si possono svolgere nei porti o sulle navi.

Complessi militari

La competenza in merito alle verifiche nei complessi militari di cui all’art.18 del DM 12/9/59 risulta attribuita all’Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche (U.T.O.V) del Ministero della Difesa (rif. DM 26/01/1998, circolare Min. Difesa – DG dei Lavori e del Demanio n. 0/4/2030/J/05-03/CL/02 del 12/11/2002).

Aziende produttrici e distributrici di energia elettrica

Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra relativi ad officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica di cui all’art.11 lettera e) del DM 12/9/59.
Al riguardo si fa presente che tale esclusione è stata ribadita dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 15/VI/0018639 del 2/11/2009 (nota ISPESL n. 6262 del 12/11/2009).
L’esclusione si riferisce solamente agli impianti di terra relativi alle officine e cabine elettriche.
La verifica degli impianti di terra inerenti la gestione amministrativa e commerciale delle aziende produttrici o distributrici di energia elettrica e quella degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche rientrano invece negli obblighi scaturenti dal DPR 462/01.
In caso di denuncia di impianti di messa a terra che sono parte degli impianti sopra specificati, il tecnico INAIL, nel caso di impianto soggetto a campionamento, durante il sopralluogo acquisirà copia del modello "O” di cui al DM 12/9/1959 e procederà alle verifiche di cui al precedente punto 3.1.
In caso di mancata presenza di tale modello, il tecnico INAIL verbalizzerà tale situazione e provvederà alla trasmissione delle relative risultanze secondo le modalità previste ai punti 10 e 11 riportati di seguito.

Enea

Non sono soggetti ad obbligo di denuncia gli impianti di messa a terra di tutti i centri di ricerca ENEA secondo quanto previsto dal DM 14 settembre 2004.

Il ruolo dell’INAIL

Generalità

Secondo l’art.2 del DPR 462/01, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità al Dipartimento territorialmente competente dell'INAIL.
Elenco degli uffici INAIL competenti per territorio a cui inviare le dichiarazioni di conformità e le comunicazioni obbligatorie di variazione degli impianti.
In base all’art. 3 del DPR 462/01, risulta attribuito all'INAIL il controllo a campione della "prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici".
Per verifica dell'impianto di terra si deve intendere la verifica del sistema di protezione dai contatti indiretti, realizzato mediante interruzione automatica del circuito, secondo quanto definito dalla legislazione vigente in materia.
Per verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche si deve intendere la verifica del sistema di protezione dalla fulminazione diretta ed indiretta.
La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile ad un nuovo impianto.
Con riferimento agli impianti di messa a terra si considerano tali le variazioni della categoria dell'impianto, la modifica della destinazione d’uso con applicazione di una diversa normativa tecnica che prevede un aumento del livello di sicurezza dell’impianto.
Con riferimento agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, in linea generale, si ritiene che l’aumento del livello di protezione deve essere considerato nell’ambito di nuova denuncia.
La verifica di impianto è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle norme applicabili. La verifica comprende le attività previste dalla guida CEI-ISPESL 64-14.
In base all’art. 8 del DPR 462/01 devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell’INAIL le variazioni relative agli impianti quali:

  • la cessazione dell'esercizio;
  • il trasferimento o spostamento degli impianti;
  • le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti; 

Per quanto riguarda la cessazione o il trasferimento/spostamento degli impianti possono essere utilizzati rispettivamente i modelli INAIL 462-CE o INAIL 462-TR riportati in allegato.
Per quanto riguarda le modifiche sostanziali preponderanti degli impianti può essere utilizzato il modello INAIL 462-MO. Si evidenzia che tale comunicazione non riguarda le attività di manutenzione straordinaria di cui al DM 37/2008 ma unicamente le attività di ampliamento o trasformazione laddove queste siano riconducibili alle modifiche in argomento.
Data la vastità delle situazioni che si possono presentare in sede di modifica/trasformazione/ ampliamento, casi particolari o di dubbia interpretazione dovranno essere valutati di volta in volta in sede di dipartimento territorialmente competente per territorio.
La figura 1 indica il flusso che riepiloga quanto sopra esposto.
 

 ( * )  La trasformazione/ampliamento è riconducibile ad un rifacimento tale da poterlo considerare nuovo impianto (variazione della categoria dell’impianto, modifica della destinazione d’uso con applicazione di una diversa norma tecnica con aumento del livello di sicurezza dell’impianto).

Impianti non rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008

Come sopra segnalato, la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Per gli impianti che, per loro natura, non rientrano nel campo di applicazione del DM 37/2008, quali ad esempio gli impianti di illuminazione pubblica, l’omologazione dell’impianto è attestata da una dichiarazione (rilasciata dall’installatore dell’impianto) di rispondenza dell’impianto alla regola dell’arte secondo le indicazione della Legge 186/68. Tale dichiarazione deve riportare l’indicazione dell’avvenuta effettuazione della verifica iniziale sull’impianto con esito positivo e non deve essere confusa con la dichiarazione di rispondenza di cui all’art. 7, comma 6 del DM 37/2008.
Gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche installati negli edifici non ad uso civile dopo il 27 marzo 2008 devono essere corredati della dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008.

Impianti rientranti nel campo di applicazione del DM 37/2008 e dotati di dichiarazione di rispondenza

Secondo l’art. 7, comma 6 del DM 37/2008, nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto e' sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dallo stesso DM 37/2008.
In tali casi, la dichiarazione di rispondenza, eventualmente corredata di ulteriori dichiarazioni di conformità a seguito di eventuali adeguamenti degli impianti potrà essere utilizzata per gli adempimenti previsti dal DPR 462/01 e, ai fini degli adempimenti di verifica, il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione del verificatore la documentazione prevista al successivo punto 8.2.

Modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto

Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità rispettivamente all'INAIL ed all'ARPA o ASL competenti per territorio, nel caso di Sportello Unico non operante. Nei comuni singoli o associati ove sia operante lo Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del DPR 447/98, la suddetta dichiarazione è presentata allo stesso, che provvede all'inoltro ai soggetti di cui sopra territorialmente competenti.
Ai fini degli obblighi previsti dal DPR 462/01, al fine di semplificare il procedimento di invio e di mantenimento degli atti documentali, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità la documentazione tecnica prevista. Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici.
La dichiarazione di conformità in originale, copia conforme o fotocopia, va inoltrata al Dipartimento INAIL competente per territorio unitamente al modulo predisposto dall'Istituto firmato in originale dal datore di lavoro, al fine di acquisire i dati necessari per la formulazione dei criteri di campionatura.
In proposito si riporta in allegato l’elenco degli uffici territorialmente competenti sul territorio nazionale nonché copia del modello da utilizzare per la trasmissione della dichiarazione di conformità (modello INAIL 462-DE).
Si chiarisce che il controllo della completezza formale delle dichiarazioni di conformità ricevute rientra nei compiti dell’Istituto ai fini dell’ammissibilità della denuncia come atto di omologazione dell’impianto, pertanto, in caso di dichiarazioni incomplete, il Dipartimento territoriale ricevente, a seguito dell’immatricolazione della pratica, provvederà a dare comunicazione scritta all’utente delle irregolarità riscontrate precisando che lo stesso atto non può essere considerato valido.

Successive verifiche periodiche

Documentazione tecnica necessaria per la verifica

La documentazione tecnica a corredo dell’impianto è essenziale per poter procedere alla verifica dell'impianto stesso. L’esame della presenza della documentazione tecnica e della sua completezza è parte integrante dell’attività di verifica. Una dichiarazione di conformità sprovvista di documentazione tecnica e degli allegati obbligatori non si può considerare atto di omologazione dell’impianto.
Per la definizione della documentazione di progetto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del DM 37/2008 si può fare riferimento alla Guida CEI 0-2 " Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici".
Per poter procedere alla verifica degli impianti di terra, si ritiene essenziale almeno la seguente documentazione con i relativi dati tecnici :
1. Relazione tecnica contenente:

  • Destinazione d’uso, classificazione degli ambienti, dati del sistema elettrico, tipo di alimentazione, ecc.;
  • criteri di dimensionamento dell'impianto di terra;
  • misure di protezione contro i contatti diretti e indiretti;
  • scelta del tipo di impianto e componenti in relazione ai parametri elettrici e condizioni ambientali;

2. Elaborati grafici:

  • schemi di sistema (per gli impianti complessi);
  • schemi elettrici unifilari (quadri elettrici MT e BT principali e secondari);
  • schemi planimetrici (impianto di terra, ubicazione dei quadri elettrici principali e secondari con destinazione d'uso locali);

3. Calcolo, tabelle e/o diagrammi di coordinamento delle protezioni (per la protezione dai guasti a terra);
4. Tipi di dispositivi di protezione;
5. Curve di intervento;
Ulteriore documentazione potrebbe essere necessaria per impianti complessi ad esempio documentazione relativa alla misura della tensione di contatto ed eventualmente di passo nei sistemi di II categoria laddove necessario.
Gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche sono oggetto delle norme tecniche della serie EN 62305 (CEI 81-10). Ai fini della verifica di tali impianti si ritiene necessaria la documentazione prevista dalle citate norme per quanto riguarda l’LPS esterno ed interno.
In particolare essa consiste in:
1. valutazione del rischio da fulmine;
2. progetto dell’LPS esterno (sistema di captatori, calate, e dispersori);
3. progetto dell’LPS interno (sistema di collegamenti equipotenziali, SPD, distanze di sicurezza);

Controlli durante la verifica dell'impianto di terra

Si rimanda alla guida CEI-ISPESL 64-14 "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori" per le procedure e le metodologie di prova.
Durante la verifica, il tecnico deve controllare anche quelle parti dell'impianto elettrico che sono di evidente e immediata osservazione con un esame a vista (es. protezione dai contatti diretti, protezione dalle influenze esterne, installazione dei dispositivi di sezionamento e comando, colorazione dell'isolamento dei conduttori, ecc.). Sono di seguito indicate, a titolo di esempio, le parti della Guida CEI 64-14 che normalmente sono interessate al controllo durante l'effettuazione della verifica a campione.
Nella lista non sono stati considerati i controlli negli ambienti particolari (parte 7 della CEI 64-8 e capitolo 10 della Guida CEI-ISPESL 64-14).

Controlli durante la verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

La verifica in genere consiste in:
1. controllo della rispondenza dell’impianto ai dati di progetto relativamente all’impianto di terra;
2. esame a vista circa il corretto stato di installazione dell’LPS esterno e interno (EN 62305-3 E.7.2.3);
3. prove e misure (EN 62305-3 E.7.2.4);

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71100 Foggia
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Cell (+39) 347.39.03.400

Sede operativa (Ascensori)
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Sede operativa (Imp. di terra)
Sede logistica (Ascensori)
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